Programma Straordinario di Ricostruzione (P.S.R.)
I Piani Straordinari di Ricostruzione definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura programmatica ma possono contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei PSR.
Ultima modifica 10 giugno 2024
L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 107 del 2020 individua i contenuti obbligatori dei Piani Straordinari di Ricostruzione come di seguito specificati:
- verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;
- l’individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
- indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida allegate alla presente ordinanza;
- l’indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e di miglioramento della qualità urbana;
- ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione.
Questo può essere aggiornato periodicamente, con le modalità disciplinate dall’Ordinanza Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 107 del 2020, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.